Art. 3.
(Richiesta di accesso al Fondo).

      1. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dall'articolo 1, su richiesta del mutuatario che intenda avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 2, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate.
      2. Per conseguire il beneficio di cui al comma 1, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 1 del presente articolo.